Le tariffe descritte nella Tabella A, possono essere incrementate come segue:
- di un valore massimo del 30%, per impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia (con una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio, da dimostrare con una certificazione energetica);
- del 5% per gli impianti diversi da quelli realizzati sugli edifici, che si trovino in aree industriali, commerciali, cave esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- del 5% per gli impianti realizzati sugli edifii, operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
- del 10% per gli impianti realizzati sugli edifici, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- del 20% per i sistemi con profilo di scambio prevedibile.
Il comma 6 stabilisce che gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante agli edifici realizzati su edifici e quella per gli altri impianti.
L’articolo 5 stabilisce le condizioni di cumulabilità degli incentivi. In particolare è previsto che il conto energia sia cumulabile esclusivamente alle seguenti condizioni:
- con contributi in conto capitale non superiori al 30% del costo di investimento per:
* impianti realizzati su edifici e cono potenza non superiore a 3kW;
* impianti realizzati su edifici pubblici;
* impianti realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica;
* impianti integrati con caratteristiche innovative;
* impianti a concentrazione.
- con contributi in conto capitale non superiori al 60% del costo di investimento, per impianti realizzati su scuole pubbliche o strutture sanitarie pubbliche ed il cui soggetto responsabile sia la struttura stessa;
- con i finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’ art.1 comma 1111 della legge 296/06;
- con i benefici derivanti dall’accesso a fondi di garanzia e rotazione istituiti da Regioni o Enti locali.
L’articolo 6 conferma inoltre la possibilità di cumulo con il meccaniscmo di ritiro dell’energia prodotta mediante lo scambio sul posto.